FAQ

La normativa in materia di gestione dei rifiuti è in costante e continua evoluzione, per cui periodicamente intervengono modificazioni e integrazioni. Per approfondire la tematica si consigliano come fonti principali le seguenti:

I rifiuti possono essere classificati secondo l’origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

I rifiuti urbani sono principalmente quelli provenienti dalle abitazioni domestiche, mentre i rifiuti speciali sono quelli professionali, prodotti da aziende e industrie.

Un aggiornamento al Testo Unico Ambientale del settembre 2020 ha definito come rifiuti urbani anche una serie specifica di rifiuti, che appunto vengono inseriti e trattati come urbani anche se di provenienza non domestica.

Entrambe le categorie possono contenere rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Vengono classificati come pericolosi quei rifiuti che presentano una o più caratteristiche di pericolo definite in modo specifico dal Testo Unico Ambientale, e quindi contengono sostanze pericolose che possono arrecare grave danno all’ambiente e alla salute. Per questo motivo occorre gestirli secondo procedure specifiche di raccolta, trasporto e trattamento adeguato. Tutti i rifiuti, a seconda della loro tipologia, vengono rappresentati da un codice di 6 numeri chiamato CER (Codice Europeo del Rifiuto) o EER; i rifiuti pericolosi si distinguono con un asterisco (ad. es. 16.02.15* per i “gruppi cartuccia esausti contenenti sostanze pericolose”).

La gestione dei rifiuti richiede delle professionalità tecniche, operative e manageriali molto specifiche che si acquisiscono con anni di esperienza e che richiedono una costante formazione di aggiornamento. Il soggetto che intende disfarsi di propri rifiuti deve obbligatoriamente assicurarsi della liceità e preparazione degli operatori a cui vuole affidare i rifiuti, in particolare nel caso dello smaltimento dei rifiuti professionali (o speciali) che, al contrario dei rifiuti urbani che sono raccolti e gestiti da un servizio di pubblica amministrazione, devono essere obbligatoriamente affidati a società autorizzate al recupero e smaltimento.

Le AEE, acronimo di apparecchiature elettriche ed elettroniche, sono tutti quegli oggetti che per funzionare dipendono dalla corrente elettrica collegati alla rete oppure alimentati da pile e batterie. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sono quindi rifiuti estremamente diffusi e che è fondamentale raccogliere in modo separato per indirizzarli a un adeguato circuito di trattamento volto al massimo riciclo delle loro componenti. Molti RAEE possiedono caratteristiche di pericolo a causa delle sostanze in essi contenute (si pensi ai gas refrigeranti o ai vapori di mercurio contenuti nei TV/monitor), che impongono una raccolta e un trasporto adeguato a gestire tale rischiosità.

Un codice CER/EER è una sequenza numerica, composte da 6 cifre riunite in coppie (es. CER 03.03.08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati), volte a identificare un rifiuto. La prima coppia di numeri del codice CER identifica il “capitolo” ossia il settore industriale da cui deriva il rifiuto, la seconda coppia indica la lavorazione specifica che ha originato il rifiuto e la terza indica con maggiore precisione la tipologia di rifiuto in questione dando anche un’indicazione delle sostanze contenute all’interno del rifiuto.

L’attribuzione del corretto codice CER spetta al “produttore/detentore” del rifiuto.

Il codice va appositamente selezionato all’interno di un apposito elenco contenuto nell’Allegato D alla parte Quarta del D.lgs. 152/2006, e applicato alle varie tipologie di rifiuti secondo le raccomandazioni vincolanti del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente.

Nell’ambito della gestione rifiuti, l’elenco dei codici CER si divide in codici CER non pericolosi e codici CER pericolosi. Convenzionalmente i rifiuti pericolosi vengono identificati con un asterisco * dopo le cifre (es. 01.05.06* fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose).
Alcune tipologie di rifiuto, le più complesse da gestire da questo punto di vista, prevedono sia una variante pericolosa che una non pericolosa. Conseguentemente i codici CER associati a questo tipo di rifiuti sono due, uno con l’asterisco finale e uno senza. È in capo al “produttore del rifiuto” la responsabilità di caratterizzare e classificare il rifiuto, attribuendo conseguentemente il corretto codice, che a volte può essere determinato solo con il supporto di opportune analisi in laboratori specializzati.

Il MUD (o comunicazione annuale al catasto dei rifiuti) è un modello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, i rifiuti raccolti dal comune e quelli smaltiti, avviati al recupero, trasportati o intermediati nell’anno precedente la dichiarazione.

La dichiarazione è obbligatoria, salvo pochi casi di esenzione riconducibili alla tipologia di azienda, del loro settore merceologico, della tipologia di rifiuti prodotti e della dimensione aziendale. La mancata presentazione del MUD o la presentazione in ritardo è sanzionata.  

Il FIR, Formulario di Identificazione dei Rifiuti, è il documento di accompagnamento obbligatorio in caso di trasporto di rifiuti professionali (non urbani o urbani non domestici) effettuato da enti e imprese autorizzate.
Il FIR contiene tutte le informazioni sulla tipologia e le caratteristiche del rifiuto, sull’intermediario, sul trasportatore e sul destinatario del rifiuto, ciascuno identificato con le debite autorizzazioni e le relative scadenze.

Il FIR è riprodotto in quattro copie, una rimane al detentore del rifiuto, una al trasportatore, una all’impianto di destino finale; la quarta copia deve essere resa al produttore del rifiuto entro 90 giorni e va conservata almeno per 3 anni.

Per legge la responsabilità di compilazione e di sottoscrizione del FIR è del “produttore” del rifiuto (il soggetto giuridico che lo genera o lo detiene con le proprie attività), che conserva detta responsabilità per tutta la catena del trattamento.

Chiunque effettui il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica inoltre la pena dell’articolo 483 del Codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi.

Il Registro di carico e scarico rifiuti è il documento ambientale sul quale devono essere annotati tutti i movimenti di carico e scarico dei rifiuti. Lo schema di registro attualmente in vigore è quello previsto dal D. M. n. 148 del 1/4/98.

La compilazione di tale documento è obbligatoria per legge e costituisce, congiuntamente al formulario, prova della tracciabilità dei rifiuti, della loro produzione e del loro invio a recupero o smaltimento. Consente inoltre l’effettuazione dei controlli da parte delle autorità preposte. Alcune imprese sono esenti dalla compilazione dei registri, a seconda del loro settore merceologico, della tipologia di rifiuti prodotti e della dimensione aziendale.